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Documento

di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR è il risultato di un'approfondita ed appropriata analisi dei rischi presenti sul luogo di lavoro e correlati all'attività lavorativa svolta. – Art. 28 D.Lgs 81/08 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo – OBBLIGO NON DELEGABILE art. 17 D.Lgs 81/08 – della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.

– Art. 2 comma 1 lettera q D.Lgs 81/08 –

“Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

 

Individuati tutti i rischi ai quali i propri lavoratori vengono sottoposti e a documentarli, il Datore di Lavoro redige un documento ufficiale, finalizzato all'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi segue precisi criteri e possiede requisiti specifici; deve contemplare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e identificare le figure responsabili della sicurezza e salute.

 

All'interno del Documento di Valutazione dei Rischi viene specificato il nominativo del Datore di Lavoro, del Medico Compente, del Responsabile dei Lavoratori (RLS) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

datore di lavoro

– Art. 2 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08 – “È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

 

Individuazione del datore di lavoro: può accadere che in un’organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa; diventa quindi necessario individuare un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

BREVE RIEPILOGO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il D.LGS. 81/2008 riordina la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Riassumiamo in breve gli OBBLIGHI principali del DATORE DI LAVORO:

STESURA del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR):

Impone al datore di lavoro di valutare TUTTI I RISCHI per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della propria attività. La valutazione dei rischi – DVR – deve essere presente in azienda, a disposizione degli enti di controllo. OBBLIGO NON DELEGABILE art. 17 D.Lgs 81/08.

 

NOMINA del MEDICO COMPETENTE:

È un Medico con specializzazione in Medicina del Lavoro, che esegue la sorveglianza sanitaria di tutti i dipendenti sottoposti a rischi lavorativi normati dal D.Lgs 81/08; effettua un sopralluogo degli ambienti di lavoro e collabora con il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza (rspp) alla valutazione dei rischi.

 

NOMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE (RSPP):

L’RSPP viene nominato dal datore di lavoro (OBBLIGO NON DELEGABILE art. 17 D.Lgs 81/08) con la funzione di coordinare l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L’incarico può essere ricoperto dal:

  1. Datore di Lavoro (previo partecipazione ad un corso di formazione)

  2. Da un dipendente (previo partecipazione ad un corso di formazione)

  3. Da un consulente esterno.

 

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS):

L’RLS viene consultato nella valutazione dei rischi e su tematiche inerenti la prevenzione e protezione; può essere:

  1. INTERNO ALL'AZIENDA, previa elezione e dopo partecipazione ad un corso di formazione e con aggiornamenti annuali; il datore di lavoro deve comunicarne il nominativo all'INAIL.

  2. ESTERNO ALL'AZIENDA, ovvero il RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). In aziende con meno di 15 lavoratori.

 

ADDETTI ALL'EMERGENZA (ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO):

Il Datore di Lavoro deve nominare e correttamente formare gli “addetti al primo soccorso" e gli “addetti all'emergenza incendio", i quali non possono rifiutare.

 

FORMAZIONE e INFORMAZIONE dei LAVORATORI:

Il Datore di Lavoro deve far si che ogni lavoratore riceva una corretta ed adeguata informazione e formazione, con durata in funzione della classe di rischio dell’azienda, così come previsto dall’accordo stato regioni del 21/12/2011. Esistono inoltre FORMAZIONI SPECIFICHE.

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