Documento
di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR è il risultato di un'approfondita ed appropriata analisi dei rischi presenti sul luogo di lavoro e correlati all'attività lavorativa svolta. – Art. 28 D.Lgs 81/08
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo – OBBLIGO NON DELEGABILE art. 17 D.Lgs 81/08 – della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.
– Art. 2 comma 1 lettera q D.Lgs 81/08 –
“Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Individuati tutti i rischi ai quali i propri lavoratori vengono sottoposti e a documentarli, il Datore di Lavoro redige un documento ufficiale, finalizzato all'individuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi.
La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi segue precisi criteri e possiede requisiti specifici; deve contemplare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e identificare le figure responsabili della sicurezza e salute.
All'interno del Documento di Valutazione dei Rischi viene specificato il nominativo del Datore di Lavoro, del Medico Compente, del Responsabile dei Lavoratori (RLS) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
datore di lavoro
– Art. 2 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08 – “È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Individuazione del datore di lavoro: può accadere che in un’organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa; diventa quindi necessario individuare un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro.
BREVE RIEPILOGO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Il D.LGS. 81/2008 riordina la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Riassumiamo in breve gli OBBLIGHI principali del DATORE DI LAVORO:
STESURA del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR):
Impone al datore di lavoro di valutare TUTTI I RISCHI per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della propria attività. La valutazione dei rischi – DVR – deve essere presente in azienda, a disposizione degli enti di controllo. OBBLIGO NON DELEGABILE art. 17 D.Lgs 81/08.
NOMINA del MEDICO COMPETENTE:
È un Medico con specializzazione in Medicina del Lavoro, che esegue la sorveglianza sanitaria di tutti i dipendenti sottoposti a rischi lavorativi normati dal D.Lgs 81/08; effettua un sopralluogo degli ambienti di lavoro e collabora con il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza (rspp) alla valutazione dei rischi.
NOMINA del RESPONSABILE del SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE (RSPP):
L’RSPP viene nominato dal datore di lavoro (OBBLIGO NON DELEGABILE art. 17 D.Lgs 81/08) con la funzione di coordinare l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L’incarico può essere ricoperto dal:
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Datore di Lavoro (previo partecipazione ad un corso di formazione)
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Da un dipendente (previo partecipazione ad un corso di formazione)
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Da un consulente esterno.
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS):
L’RLS viene consultato nella valutazione dei rischi e su tematiche inerenti la prevenzione e protezione; può essere:
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INTERNO ALL'AZIENDA, previa elezione e dopo partecipazione ad un corso di formazione e con aggiornamenti annuali; il datore di lavoro deve comunicarne il nominativo all'INAIL.
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ESTERNO ALL'AZIENDA, ovvero il RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). In aziende con meno di 15 lavoratori.
ADDETTI ALL'EMERGENZA (ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO):
Il Datore di Lavoro deve nominare e correttamente formare gli “addetti al primo soccorso" e gli “addetti all'emergenza incendio", i quali non possono rifiutare.
FORMAZIONE e INFORMAZIONE dei LAVORATORI:
Il Datore di Lavoro deve far si che ogni lavoratore riceva una corretta ed adeguata informazione e formazione, con durata in funzione della classe di rischio dell’azienda, così come previsto dall’accordo stato regioni del 21/12/2011. Esistono inoltre FORMAZIONI SPECIFICHE.